Continuiamo, andando a completare dopo i due articoli precedenti, l’esame dei principali punti contestati dalla Provincia.
– Uno dei temi più delicati della pianificazione urbanistica è quello della disciplina delle zone di campagna. La normativa regionale è molto rigida sulla possibilità d’ulteriori costruzioni di case in aeree rurali. Così com’è praticamente impossibile, sempre secondo la legge regionale, trasformare strutture nate per ospitare gli attrezzi e i mezzi agricoli in spazi residenziali. D’altronde anche nel nostro comune il frazionamento di fatto dell’unità poderale agricola ha consentito, con interpretazioni spesso disinvolte delle norme, di edificare su un singolo fondo anche tre abitazioni. Un uso “flessibile” della norma che è servito, nella maggior parte dei casi, a incrementare il mercato immobiliare non certo a dare la casa ai figli dei contadini.
Ecco dunque che l’Ufficio provinciale ricorda al comune che negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVP) non è ammesso che in questi spazi sia prevista “un’estensione delle aree residue destinate dal PRG vigente allo sviluppo urbano non attuate”. Insomma oltre a quello già previsto nel vecchio piano non si può andare. Per fortuna! Si aggiunge poi che “non è consentito il recupero a fini abitativi di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa… né la realizzazione di nuove unità immobiliari abitative”, precisando, per chi non avesse ben capito, di eliminare la disposizione contenuta nel PSC adottato, che così recitava: “E’ in ogni caso escluso, in ciascun edificio con originaria funzione non abitativa, il recupero a fini abitativi della volumetria eccedente il valore di 1.200 mc. dell’involucro edilizio, e la realizzazione di più di 3 unità abitative.” Bè, era effettivamente troppo. Voleva dire cementificare di fatto ampie zone di campagna.
– Passiamo ora ad altro tema particolarmente dibattuto in questi ultimi anni. Quello delle aree produttive (artigianali, industriali, commerciali e terziario-direzionali) con l’interrogativo se sia necessario ancora prevederne l’espansione o se invece, tenuto conto del contesto provinciale che della reale domanda, ci si debba limitare al loro funzionale completamento risparmiando territorio e fasce verdi.
Scrive la Provincia a proposito di Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale (APC): in merito alle aree artigianali di via Vivaldi (Bellaria Monte) e di via Ravenna (Bordonchio) per il loro ampliamento: “…occorre produrre evidenza documentale degli accordi preventivi sottoscritti ai sensi dell’art. 18 citato con le aziende interessate, come stabilito dall’art. 8.4, comma 2, terzo alinea del PTCP, in assenza dei quali tali previsioni devono essere stralciate dal PSC. Si chiede di provvedere in merito.”
Porta Nord Bellaria Monte (indicata come Ambito specializzato per funzioni prevalentemente commerciali e terziario-direzionali): viene completamente cassata, ricordando che già con “delibera di Giunta Provinciale n. 277 del 11/11/2008 si chiedeva lo stralcio della previsione in quanto non conforme alle previsioni e disposizioni dell’art.8.3 del PTCP”. E che: “Pertanto, poiché la previsione relativa al presente ambito non risulta riconducibile alle fattispecie ammissibili ai sensi del citato articolo 8.4, occorre stralciare la stessa dal PSC, riclassificando l’area relativa negli “Ambiti agricoli periurbani” di cui all’art. A-20 della LR 20/2000, ed assoggettando gli interventi ivi previsti al rispetto del Titolo 9 (ed in particolare dell’art. 9.9) del PTCP. Si chiede di provvedere in merito.”
Stessa sorte con eguali motivazioni riguarda sia l’ambito di via Ravenna – San Vito (Bordonchio), sia l’ambito tra via Ravenna e la S.S. 16 (Igea Marina). Per quanto attiene infine l’ultimo di questi c.d. Ambiti specializzati per funzioni commerciale e direzionali, quello di Igea Marina-confine nord la Provincia rimanda alla vecchie previsioni di PRG escludendo ulteriori espansioni o ampliamenti.
– Infine, ecco la bocciatura più pesante da un punto di vista non solo tecnico ma soprattutto politico. Tutti ricordano il clamore suscitato dal progetto di Villaggio commerciale Outlet, portato avanti a testa bassa dal sindaco e dallo stesso consiglio comunale, nonostante i mal di pancia della maggioranza, con apposita delibera di parere favorevole. Oggi la proposta è cancellata dalle previsioni urbanistiche e forse definitivamente seppellita. Tanta gran cassa per nulla. Questo scrive la Provincia (si riporta integralmente la disposizione per i contenuti di merito che essa presenta):
Parco tematico turistico-commerciale di Igea Marina. La previsione del presente progetto non risulta coerente con le scelte di pianificazione contenute nel Documento Preliminare, che non la contemplano, con la conseguenza che la stessa presenta, anche da un punto di vista procedurale, le criticità già evidenziate nella premessa alle presenti riserve. Tale previsione, localizzata negli “Ambiti ad alta vocazione produttiva” individuati nella tavola A del PTCP, per i quali operano le disposizioni degli articoli 9.8 e 7.3, comma 5, del piano provinciale, contrasta:
- con i suddetti articoli 9.8 e 7.3, comma 5. Quest’ultima disposizione, in particolare, stabilisce che negli ambiti ad alta vocazione produttiva non è ammissibile aumentare l’estensione delle aree residue destinate dal PRG vigente allo sviluppo urbano e non attuate, le quali possono essere confermate nella localizzazione vigente o diversamente dislocate senza aumento del carico urbanistico né della superficie destinata a insediamenti residenziali e attività produttive;
- con l’art. 8.2 del PTCP, che in particolare prevede che le Aree commerciali integrate di livello superiore di cui alla delibera di C.R. n. 1253/1999, alla cui fattispecie appartiene quella prevista nel presente progetto, sono ammissibili esclusivamente nell’ambito di uno dei poli funzionali a caratterizzazione commerciale, indicati all’art. 8.1 del piano provinciale e possono attuarsi solo sulla base dell’Accordo territoriale fra la Provincia e il Comune che ospita il polo funzionale, di cui all’articolo 8.1 commi 3 e 4;
- con i “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa” approvati dalla citata delibera di C.R. n. 1253/1999, in base ai quali, in particolare, le Aree commerciali integrate di livello superiore “sono definite poli funzionali in quanto costituite da parte del territorio ad elevata specializzazione funzionale e a forte attrattività e pertanto sottoposte alle procedure di programmazione e di intervento individuate nella normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e di programmazione urbanistica”;
- con l’art. A-15 della L.R. 20/2000, che detta tale normativa assegnando, in particolare, al PTCP “la programmazione dei nuovi poli funzionali, prospettando gli ambiti idonei per la loro localizzazione e definendo per ciascuno di essi: i bacini di utenza; la scala territoriale di interesse, gli obiettivi di qualità e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale dei nuovi insediamenti”.
Occorre pertanto stralciare la previsione del presente progetto dal PSC, riclassificando l’area relativa negli “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” di cui all’art. A-19 della LR 20/2000, ed assoggettando gli interventi ivi previsti al rispetto del Titolo 9 del PTCP, ed in particolare dell’art. 9.8 citato, nonché dell’art. 7.3, comma 5, del piano provinciale. Si chiede di provvedere in merito.
Parco campagna (ex Parco della Musica): stessa musica, stessa bocciatura. In merito alla previsione del presente progetto, localizzata dal PSC negli “Ambiti ad alta vocazione produttiva” individuati nella tavola A del PTCP, per i quali operano le disposizioni degli articoli 9.8 e 7.3, comma 5, del piano provinciale, si rileva ciò che segue.
Il parere tecnico allegato alla delibera di Giunta Provinciale n. 277 del 11/11/2008 evidenziava che la previsione relativa al Parco territoriale della Musica, individuata dal Documento Preliminare nelle aree corrispondenti a quelle interessate dal presente progetto e dal progetto PS.2, non poteva essere introdotta nel PSC, poiché la classificazione di “polo funzionale” proposta per essa non risultava conforme alle previsioni del PTCP, che non confermano la relativa previsione di PRG vigente.
Tuttavia, il presente progetto PS.3 risulta una sostanziale riproposizione di tale previsione di Documento Preliminare, coincidendo con essa per quanto riguarda le destinazioni e gli usi previsti e differendo da essa esclusivamente per una riduzione della superficie territoriale interessata. Occorre pertanto rilevare che la previsione del presente progetto non è conforme al PTCP, poiché da un lato ripropone una caratterizzazione funzionale dell’area per usi incompatibili con il contesto rurale di pregio al quale la stessa appartiene e con la relativa citata disciplina di piano provinciale, e dall’altro giacché tale connotazione funzionale, essendo applicata ad un territorio con l’estensione di che trattasi, costituisce di fatto l’individuazione di un polo funzionale in difformità a quanto individuato a riguardo dal PTCP stesso, ai sensi dell’Art. A-15 della LR 20/2000.
Occorre pertanto stralciare la previsione del presente progetto dal PSC, riclassificando l’area relativa negli “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” di cui all’art. A-19 della LR 20/2000, ed assoggettando gli interventi ivi previsti al rispetto del Titolo 9 del PTCP, ed in particolare dell’art. 9.8 citato, nonché dell’art. 7.3, comma 5, del piano provinciale. Si chiede di provvedere in merito.
Non c’è più nulla da aggiungere, se non quello che già scrivemmo nelle settimane scorse. Ovvero, si riprenda il tavolo del confronto politico e cittadino sui temi principali, quelli di sostanza che condizionano il futuro della nostra comunità, si abbia il coraggio di spendersi, anche nei confronti di Provincia e Regione, al di là di schieramenti precostituiti, per tracciare un assetto territoriale e urbanistico di Bellaria Igea Marina che dia opportunità di innovazione ai giovani, alle famiglie e alle imprese.